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Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita la "Fondazione di Demodossalogia Perini-Bembo di Santa Ternita". La Fondazione, che non ha fini di lucro, si costituisce - ai sensi degli artt. 12 e seg. del Codice Civile - per iniziativa del Professor Federico Augusto Perini-Bembo.
Art. 2 SEDE LEGALE
La sede legale della Fondazione è nella sede operativa in Venezia-Mestre, piazzale Favretti, 19 (piazzale stazione F.S.), ma sarà trasferita nel centro storico, presso uno degli Enti convenzionati. Una sede rappresentativa sarà convenuta in Roma presso idonea Istituzione. Potranno essere riconosciuti, ovunque opportuno, "Centri di corrispondenza" della Fondazione.
Art. 3 SCOPI
- Scopi della Fondazione sono la ricerca, la sperimentazione e lo studio nonchè la promozione nel campo delle comunicazioni sociali considerati sotto l'accezione della demodossalogia. Studi sulle interagenti comunicazioni informativo-formative delle "opinioni dei pubblici" secondo la sistematica dottrinale della demodossalogia, approfondendone il loro valore storico-politico eminentemente sempre attualistico in quanto "comunicazioni" che sono alla radice dei giudizi e scelte comportamentali singoli e collettivi: fondamentale fenomeno e perenne, ineludibile realtà dell'umana convivenza in ogni tempo e luogo. Per il raggiungimento di detto scopo la Fondazione potrà:
- ricalcare, ampliare ed approfondire attività parallele già istituzionali del "Centro di demodossalogia", senza escludere altre pertinenti forme di iniziative e di interventi, in rapporto a finalità e materia;
- documentare ed approfondire - tenendo presente la metodica sopra precisata - precedenti geostorici e problematiche delle Tre Venezie che interessino le terre confluenti nel bacino fisicamente ed antropologicamente unitario dell'Adriatico: braccio proteso del Mediterraneo che, penetrando nell'antico continente, attrae idealmente e saldamente ogni lembo d'Europa, luce verso luce, oltre il Sol levante irradiando tradizioni e saggezza di perenne civiltà per un Ecumene sempre migliore e più solidale.
- La Fondazione si ripromette anche di offrire, ponendolo a disposizione di ogni studioso per visura e consultazione (in modo diretto o soprattutto indiretto mediante convenzioni con altri enti), il materiale bibliografico, emerologico di varia natura e specie, cartografico e l'archivio, come pure dei cimeli museali che - risparmiati dagli eventi bellici che ne avevano distrutto o disperso gran parte - provengono dalla Famiglia Perini-Bembo e dei quali il Centro di demodossalogia ha potuto per molti anni giovarsi a vantaggio degli studenti di corsi e seminari autonomi e di quelli approvati dalle competenti Facoltà universitarie statali. In tale modo saranno pure riconosciuti e valorizzati gli antecedenti storici, le basi ideali e le pregresse attività di studio oltre che progettuali e professionali d'interesse istituzionale.
- La Fondazione, ogniqualvolta opportuno e possibile, anche in collaborazione con qualificati Enti pubblici e privati - potrà curare l'organizzazione di congressi, convegni o similari manifestazioni che possano giovare alle finalità enunciate, come pure potrà prendere l'iniziativa di pubblicazioni, incontri, tavole rotonde, conferenze, corsi o seminari, conferimenti di premi, o riconoscimenti (come attestati ecc. ecc.) anche in favore di attività culturali particolarmente apprezzabili, sempre nel proprio quadro programmatico. nello stesso quadro procurerà inoltre di essere presente ad attività similari con propri esperti o rappresentanti.
Art. 4 PATRIMONIO
Il Patrimonio della Fondazione è costituito:
- dalla somma iniziale di lire 300.000.000 (trecento milioni), devoluta dal Fondatore come da atto costitutivo, del quale il presente statuto è parte integrante, comprensiva degli apporti dei Donatori Cofondatori. Tale somma è depositata presso la Banca Cariplo - sede di Padova;
- dall'appartamento specificato nell'art. 2 quale attuale sede operativa e sede legale;
- dall'appartamento in Roma, Via Pisa 15 - int. 2, prima ed unica casa del Fondatore e dove finora è serbato il materiale biblioemerografico, d'archivio e vario della Fondazione; l'appartamento nelle sue mura e nei numerosi infissi ( scaffalature - aperte e chiuse - guardaroba, armadi a muro multiusi oppure nel ricavato netto della sua vendita passerà in donazione alla Fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica;
- dalle oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica Istituzione. In riferimento ad eventuali elargizioni è prevista la qualità di "Donatori-Cofondatori" (denominabili anche solo "Cofondatori") quando il dono o il lascito sia stato intestato - nel quadro istituzionale della Fondazione, ad un nominativo o ad una denominazione dal donatore stesso prescelti, per intitolare particolari premi od iniziative, gli uni e le altre aventi carattere continuativo o periodicità variabile. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del proprio patrimonio. Il Consiglio d'Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. Comunque il 50% dei redditi complessivi annuali sarà destinato all'aumento del capitale; il 30% sarà destinato alle attività previste dall'art. 3; il 20% sarà destinato a spese d'amministrazione, promozione ed eventuali straordinarie. Eventuali residui attivi saranno utilizzati discrezionalmente dal Consiglio d'Amministrazione o per aumentare il capitale patrimoniale, ovvero, senza alcun fine di lucro, per iniziative nei campi di studi delle riedizioni delle ricerche scientifiche, dell'assistenza culturale, della volgarizzazione, delle manifestazioni varie che riguardino esclusivamente gli scopi istituzionali.
Art. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione.
- il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Cancelliere segretario-generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Consulta ed il Comitato D'Onore.
Art. 6 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
- La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione. L'ordinamento della Fondazione è fissato in conformità a quanto previsto dall'atto costitutivo e qui di seguito più compiutamente ribadito. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero di membri da cinque a sette.
- Il Consiglio d'Amministrazione è formato da un Presidente - nella persona finchè in vita, del Fondatore, un Cancelliere segretario-generale, un Sovrintendente amministrativo e da consiglieri.
- Nei casi in cui per qualunque evenienza, un membro sia impedito ad esercitare le sue funzioni potrà delegare un Sostituto preferibilmente scelto o fra i Collaboratori attivi ed Esperti nell Commissioni, od altre attività.
- I Cofondatori regolarmente accettati hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione quando e mentre si trattino argomenti che li riguardino relativi alla loro donazione, ai premi speciali e ad altre iniziative pertinenti. Se un Cofondatore sia impedito a partecipare alle riunioni predette può farsi sostituire da un proprio Sostituto, delegato all'uopo permanentemente oppure di volta in volta tempestivamente e liberamente scelto; il Sostituto ha tutte le facoltà di chi egli rappresenta. Queste ultime nomine devono essere prese di concerto con il Consiglio d'Amministrazione o da esso ratificate con specifica delibera. Qualora non sia stato provveduto da parte di un Cofondatore (o, nei casi previsti, dal suo successore) alla nomina del Sostituto, il Consiglio d'Amministrazione delibera senza la sua presenza.
- Le nomine delle sostituzioni per la cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, dei Membri del primo Consiglio saranno effettuate mediante cooptazione da parte del Consiglio d'Amministrazione. Tutte le persone nominate, rielette o sostituite mediante cooptazione da parte del Consiglio d'Amministrazione dureranno in carica tre anni e potranno essere ulteriormente cooptate dal Consiglio d'Amministrazione stesso.
- La validità di ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione è preliminarmente subordinata alla prova che gli aventi diritto di partecipare siano stati informati della riunione; questa in prima convocazione risulta valida se siano presenti tutti quanti abbiano diritto di intervenire; in seconda convocazione (indetta sistematicamente 24 ore dopo) è sufficiente la presenza di due terzi dei titolari facenti parte del Consiglio stesso o dei loro sostituti.
- Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo la facoltà di procedere con voto segreto, allorquando si tratti di deliberazioni concernenti persone. Salvo nei casi in cui sia disposto altrimenti in modo espresso, ogni votazione è valida a maggioranza semplice dei votanti presenti. Nel caso di parità dei voti opposti prevale il voto del Fondatore o in sua mancanza di chi presiede la riunione. Se però partecipi al voto un Cofondatore (o suo Sostituto), in caso di parità di voti su argomento che concerna il conferimento a lui dato, prevale il voto del Cofondatore. I componenti del Consiglio d'Amministrazione ed i loro Sostituti non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta. Le spese deliberate e sostenute per incarico del Consiglio d'Amministrazione, verranno rimborsate come da delibera (forfetariamente od a presentazione della documentazione). La giustificazione di spese di lieve entità, sostenute pro Ufficio, potrà essere semplificata da un regolamento interno che ne fisserà pure un massimale. Agli esperti individuali, incaricati di selezionare e giudicare i lavori dei concorrenti ai premi banditi dal Consiglio d'Amministrazione, eventualemtne anche in collaborazione con altri Enti, ed in tali casi agli stessi componenti il Consiglio d'Amministrazione, quando fungano, nella fase finale di ogni concorso, da componenti la giuria, può essere liquidato un compenso forfetario e proporzionale all'opera prestata, da stabilire comunque preventivamente.
- Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce due volte all'anno, entro i mesi di dicembre e di aprile, per deliberare rispettivamente entro la prima data, sul bilancio preventivo ed entro la seconda data, sul bilancio consuntivo di ogni esercizio. Si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario e allorchè ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta a cura del Presidente con invito scritto da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Nei casi di urgenza il Consiglio d'Amministrazione può essere convocato anche con comunicazione scritta, telegrafica o via fax a cura del Presidente. Tale comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima della riunione. Si può prescindere da quanto di vincolante prescritto nei due ultimi commi precedenti di questo punto (8), solo se la convocazione sia stata decisa in precedente riunione e verbalizzata; se tutti gli aventi diritto di partecipazione, ne abbiano dato e ne diano preliminarmente atto, prima di trattare l'O.d.G.
- Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie di cui al successivo art. 13 vengono adottate con la presenza dei due terzi dei componenti.
- Alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio d'Amministrazione provvede il Cancelliere segretario-generale della Fondazione.
Art. 7 POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria e di disposizione della Fondazione. In particolare:
- approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti nonchè gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili ( nei limiti dettati dal presente statuto);
- dispone per il più conveniente impiego del patrimonio, previa autorizzazione governativa e dei mezzi di gestione non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- provvede alla nomina del Cancelliere segretario-generale, del Sovrintendente amministrativo, di Commissioni per il funzionamento della Fondazione assieme ad ogni Ente "convenzionato" e pertinente per materia, al fine di realizzare programmi comuni e del personale occorrente per il funzionamento della Fondazione, determinandone l'eventuale retribuzione;
- provvede alla nomina di eventuali consulenti ed esperti nell'interesse delle Fondazione. Le partecipazioni delle gestioni convenzionate, devono essere seguite con particolare cura, anche attraverso la nomina di eventuali consulenti ed esperti, come sopra detto;
- formula programmi, anche scaglionati nel tempo, attinenti gli scopi della Fondazione;
- obbligatoriamente approva i regolamenti riguardanti quanto segue:
- le convenzioni con Enti pubblici e privati per la messa a loro disposizione, ai fini di pubblico interesse, di materiale ed eventuali specifiche prestazioni della Fondazione e per qualsiasi altra iniziativa; l'affidamento sarà sempre "sine die" salvo circostanze imprevedibili, che impediscano all'Ente convenzionato quanto convenuto;
- i concorsi a premi e modalità al loro conferimento;
- la formazione ed il funzionamento della Consulta e Comitato d'Onore.
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Art. 8 PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Per la scelta del Presidente immediatamente successivo al Presidente che succederà all'attuale Fondatore e da questo stesso designato con durata dell'incarico triennale (pertanto dal terzo Presidente della Fondazione), il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, che è il Presidente della Fondazione, e il Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nomina procuratori, determinandone le attribuzioni per atti particolari. Inoltre, coadiuvato dal Cancelliere segretario-generale, provvede a tutti gli atti necessari a dare attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione ed al corretto adempimento delle Gestioni Convenzionate. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 9 CANCELLIERE SEGRETARIO-GENERALE E SOVRINTENDENTE AMMINISTRATIVO DELLA FONDAZIONE
Il Cancelliere segretario-generale è nominato dal Consiglio d'Amministrazione e collabora continuativamente con il Presidente per:
- la preparazione dei programmi di attività della Fondazione e la loro presentazione al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione, curandone successivamente la gestione con la responsabilità della loro puntuale e corretta esecuzione;
- segue le attività di tutti i Collaboratori chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione e coordina le attività dell'eventuale personale della Fondazione.
Il Sovrintendente amministrativo organizza nel modo più corretto, ma agile, tutto quanto inerente al patrimonio mobiliare ed immobiliare, cura gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo e la tenuta della contabilità, nel modo più appropriato. Cancelliere segretario-generale e Sovrintendente amministrativo, sono responsabili del buon andamento di quanto loro compete e per questo devono essere muniti, ove del caso, delle procure necessarie rilasciate dal Presidente della Fondazione, che ne fisserà i contenuti.
Art. 10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente della Fondazione per un incarico triennale. Tra di essi, uno dei membri effettivi che assumerà la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ed uno dei supplenti, saranno scelti tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti. In luogo di quanto sopra previsto, il Presidente potrà affidare l'incarico al Collegio dei Revisori dei Conti di uno degli Enti con il quale la Fondazione sia "convenzionata" purchè l'Ente stesso abbia personalità giuridica. Esso provvede al riscontro degli atti della gestione finanziaria dell'Ente, accerta la regolarità delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sul bilancio consuntivo ed effettua verifiche di cassa. I revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di incompatibilità sopraggiunti con l'incarico stesso, o di cessazione degli incarichi professionali che ne hanno motivata la nomina, il Presidente della Fondazione provvederà alla loro sostituzione.
Art. 11 CONSULTA E COMITATO D'ONORE
La Consulta e Comitato d'Onore è organo presieduto dal Presidente della Fondazione (Fondatore e, successivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione) formato da persone giuridiche o fisiche cui sono attribuite funzioni consultive e/o onorarie di particolare rilievo ed importanza. Ferme resteranno le seguenti sostanziali norme di principio, che verranno richiamate e completate dal relativo regolamento che sarà approvato, finchè in vita, dal Fondatore, od in caso di premorienza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Fondatore medesimo:
- del Comitato d'Onore faranno parte persone particolarmente benemerite non solo nei confronti della Fondazione stessa, ma pure nei campi istituzionali, oltre che eventuali superstiti Accademici del Centro di demodossalogia. I defunti saranno ricordati "ad memoriam".
- della Consulta faranno parte Membri "di diritto" e consultori "nominati":
- di diritto s'intendono i Rappresentanti degli Stati, Regioni, provincie e Comuni (con qualsiasi qualifica corrispondente vengano denominati fuori d'Italia) che - oltre a quelli affluenti o gravitanti del bacino idrografico dell'Adriatico - riconoscano il loro interesse pure indiretto e/o complementare per lo stesso bacino, sotto gli aspetti fondamentali, naturali, antropici, economici e culturali.
- elettivamente per quanti, avendo in qualsiasi guisa collaborato con la Fondazione, possano dare ulteriormente un valido apporto.
Art. 12 REGOLAMENTAZIONI INTEGRATIVE
Al fine di garantire il più possibile il rispetto e la più corretta esecuzione delle finalità istituzionali e, per i Cofondatori debitamente accettati, garantire gli intendimenti della loro donazione, il primo Consiglio d'Amministrazione (presieduto dallo stesso Fondatore - interprete autentico per definizione - o dal suo diretto Sostituto) regolamenterà nelle linee fondamentali entro l'ambito dell'atto costitutivo e con valore integrativo dello stesso statuto, quanto già previsto dall'art.7. Privilegerà ed incrementerà curando di evitare il disperdimento per materia di quanto conferito agli Enti convenzionati, la collaborazione con i medesimi in iniziative di comune interesse.
Art. 13 MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche del presente statuto vengono promosse ad iniziativa del Presidente delle Fondazione previa deliberazione adottata dal Consiglio d'Amministrazione, nelle forme e con le modalità stabilite nell'art. 6. Nemmeno in futuro - ovviamente - sono modificabili i contenuti degli articoli statutari n. 3 ("scopi") e n. 4, salvo quanto precisato nel comma seguente: le percentuali fissate nell'art. 4 punto 4 potranno essere variate solo per eccezionali esigenze d'impianto e/o di convenienza, purchè non vengano falcidiate - ognuna - oltre la metà e l'approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, intervenga senza astensione di alcuno degli appartenenti al Consiglio medesimo. Tutte le delibere del Consiglio d'Amministrazione relative alle modifiche dello statuto, saranno sottoposte alla approvazione delle Autorità Governative preposte al controllo della Fondazione.
Art. 14 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per le date di approvazione del bilancio preventivo e del bilanco consuntivo si rimanda a quanto disposto dall'art.6, punto 8.
Art. 15 DURATA DELLA FONDAZIONE
La Fondazione ha durata illimitata
Art. 16 DIPOSIZIONI TRANSITORIE
La Fondazione privilegerà, durante i suoi primi anni di vita, la pubblicazione e pubblicizzazione, intera o parziale, di opere, studi, ricerche, lavori in generale anche retrospettivi, (specialmente se esauriti), che costituiscano - sotto l'aspetto contenutistico e della metodologia demodossalogica - precedenti scientificamente importanti od utili, per l'ulteriore realizzazione (graduata in proporzione alle possibilità ma seriamente continuativa) delle finalità istituzionali da coordinare ed armonizzare tenendo costantemente presenti le motivazioni che hanno determinato la costituzione della Fondazione ed i criteri puntualizzati statutariamente oltre che nell'atto costitutivo. Fino al riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione tutte le attività preparatorie utili per il Consiglio d'Amministrazione o preliminarmente necessarie spettano ad un Comitato Promotore formato dal Fondatore quale Presidente e da due Consiglieri designati nell'atto costitutivo, i quali potranno cooptare fino ad altre due persone e, rispettivamente nominare i propri Sostituti. Tale Comitato porrà quindi le basi per l'impianto organizzativo e l'avvio dei più opportuni e tempestivi incombenti e compirà gli atti prendendo le necessarie decisioni relative, che si reputino indispensabili. Inoltre amministrerà per quanto necessario o conveniente il patrimonio mobiliare ed immobiliare iniziale, agevolandone l'incremento. Ultimo atto del Comitato Promotore, dopo la pubblicazione del decreto di riconoscimento alla Fondazione della personalità giuridica sarà la designazione del Consiglio d'Amministrazione.
Art. 17 RINVIO
Per quanto non previsto dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dai regolamenti interni, si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile e dalla legislazione vigente in materia. |
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